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Licenziamento per inidoneità fisica o psichica: reintegra in caso di difetto di giustificazione

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 marzo 2022, n. 9158, ha ritenuto che il licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione, a norma dell’articolo 18, comma 7, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, che è possibile quando risulti manifestamente insussistente il fatto posto a base dello stesso, vale a dire che sia chiara, evidente e facilmente verificabile l’assenza dei presupposti di legittimità del recesso.

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