Licenziamento per mancato superamento prova illegittimo se il patto di prova è invalido
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 aprile 2020, n. 7984, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per mancato superamento della prova, dovendosi ritenere invalida l’apposizione del patto a contratto per il quale il lavoratore svolge mansioni identiche a quelle coperte nei precedenti rapporti con il medesimo datore, dovendosi escludere che il diverso ambito territoriale nel quale il prestatore è tenuto a operare in seguito alla nuova assunzione abbia caratteristiche tali da giustificare il ricorso a un patto come rispondente a una finalità apprezzabile e non elusiva di norme cogenti.
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