Licenziamento ritorsivo: onere della prova
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 settembre 2019, n. 23583, ha ritenuto che l’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale, consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. Nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l’intimazione del recesso, così ritenendo – secondo una valutazione dell’id quod plerumque accidit – che l’iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia.