Licenziamento ritorsivo: per essere tale va dimostrato l’intento determinante ed esclusivo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2414, ha stabilito che, in ipotesi di allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento e, quindi, di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito, ai sensi dell’articolo 1345, cod. civ., occorre che l’intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore, sia determinante, cioè tale da costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all’applicazione della tutela prevista dall’articolo 18, comma 1, St. Lav. novellato, richiede il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. La prova dell’unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo.