Licenziamento via raccomandata: prova della ricezione anche per presunzioni
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 luglio 2018, n. 18823, ha stabilito che, nell’ipotesi di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale, la prova dell’avviso di destinazione del relativo documento deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata o con l’attestazione del periodo di giacenza di questo presso l’ufficio postale, deve essere fornito con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisazione e della concordanza. Non è quindi esatto affermare che il solo modo per provare la consegna della lettera sia quello previsto dall’articolo 149 c.p.c., che riguarda, peraltro, specificamente la materia delle notifiche a mezzo servizio postale.