Limitazioni del controllo giudiziario sulle ragioni che consentono la somministrazione
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 novembre 2020, n. 25402, ha stabilito che il controllo giudiziario sulle ragioni che consentono la somministrazione è limitato per Legge all’accertamento dell’esistenza di quelle stesse ragioni che la norma pone a base del ricorso a una tale tipologia di contratto e non può estendersi, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, D.Lgs. 276/2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche e organizzative dell’utilizzatore, rimanendo, però, ferma la necessità che la società convenuta in giudizio dia la dimostrazione dell’effettiva esistenza dell’esigenza alla quale si ricollega la singola assunzione del lavoratore.
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