Liquidazione anticipata della NASpI e requisiti soggettivi inderogabili
La Corte Costituzionale – con sentenza 14 ottobre 2021, n. 194 – si è pronunciata in ambito di indennità di disoccupazione NASpI relativamente alla liquidazione anticipata, condizionata dall’assenza di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la prestazione: nello specifico, la questione di legittimità costituzionale verteva sul contenuto dell’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, il quale obbliga un lavoratore che ha ottenuto l’incentivo ed esercita attività imprenditoriale a restituirlo per aver instaurato, per soli tre giorni, un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione di importo non rilevante.
Per la Corte costituzionale la questione non è fondata, in quanto “l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica”.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha invitato il legislatore ad introdurre meccanismi di flessibilità “per evitare che la rigidità della (pur temporanea) preclusione del lavoro subordinato, prevista dalla disposizione censurata, possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria”.