Liquidazione danno biologico: tabella delle menomazioni e valore del danno
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 settembre 2021, n. 23896, ha ritenuto che, in tema di liquidazione del danno biologico, nel regime di cui all’articolo 13, D.Lgs. 38/2000, le tabelle delle menomazioni, ove consentano di individuare la percentuale del danno in relazione a un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari, consentono l’adeguamento della stima del danno alla realtà del caso clinico; viceversa, ove determinino una percentuale fissa, senza il ricorrere di locuzioni, quali “superiore a” ovvero “fino a“, il valore ivi indicato non è modificabile.
Nella specie la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva recepito le conclusioni del CTU, il quale, pur reputando di quantificare il danno residuo secondo una voce tabellare che indicava un valore fisso, aveva operato una riduzione della percentuale.