Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità e requisito di inattività lavorativa
| News
L’INPS – con Messaggio del 14 ottobre 2021, n. 3495 – ha ribadito che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio, ex art. 13, Legge n. 118/1971.
Pertanto, a decorrere dal 14 ottobre 2021, l’assegno mensile di assistenza in commento sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
Articoli recenti
Il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione
19 Dicembre 2024
CIRCOLARE DEL 18 DICEMBRE 2024
18 Dicembre 2024