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Lo schema di Convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse

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L’INPS – con Messaggio dell’8 aprile 2024, n. 1399 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi.

Relativamente alla trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo, la misura sarà concretamente applicata con le seguenti modalità:

  • per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2% sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (€ 1.902,00) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. Successivamente al raggiungimento di tale importo l’Istituto non procederà, in relazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 3, a ulteriori accantonamenti. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente Bilaterale, Fondo o Cassa all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività della singola Convenzione sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa;
  • per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, l’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti amministrativi necessari per l’adeguamento delle procedure, nonché l’adozione delle relative istruzioni amministrative, saranno comunicate attraverso la pubblicazione di specifica Circolare attuativa.

La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

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