Mancata esibizione da parte dell’azienda della documentazione richiesta via PEC dall’INL
La Cassazione – con sentenza del 12 febbraio 2024, n. 5992 – è intervenuta in merito ad un caso di impedimento all’attività di vigilanza in azienda.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro che non esibisce la documentazione richiesta dall’Ispettorato del Lavoro – necessaria per la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria – compie il reato, ex art. 4, legge n. 628/1961, punito con l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino ad € 516.
Tale reato si consuma alla scadenza del termine previsto per l’adempimento e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere.
In tal senso, la richiesta dell’INL di fornire le informazioni richieste si considera legalmente data quando è inviata all’indirizzo pec della società, indicato nel registro delle imprese: infatti, il suddetto indirizzo è un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizioni e di ricevimento da parte del legale rappresentante.