Mancata reazione del datore di lavoro nei confronti di chi infrange il divieto di fumo
La Cassazione – con ordinanza 24 marzo 2025, n. 7826 – è intervenuta in merito agli effetti della tolleranza aziendale rispetto alla generalizzata violazione del divieto di fumo nell’area air-side, precisando che la mancata reazione della società non basta, di per sé, a rendere lecita la condotta del lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che la tolleranza del datore di lavoro nei confronti di comportamenti illegittimi dei dipendenti non annulla automaticamente l’illiceità della loro condotta.
Per escludere la responsabilità del lavoratore, non basta l’inerzia del datore nel far rispettare le regole, ma devono esserci elementi concreti che abbiano indotto il dipendente a credere in buona fede che il suo comportamento fosse lecito.
In assenza di tali presupposti, la violazione resta sanzionabile e il dipendente può essere licenziato.