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Messaggi offensivi nella chat aziendale: illegittimo il licenziamento per giusta causa

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La Cassazione – con sentenza del 22 settembre 2021, n. 25731 – ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente sulla base di conversazioni rinvenute nella chat aziendale, tra il dipendente ed un altro collega, di contenuto ritenuto offensivo nei confronti del superiore.

A mente dell’art. 2119 cod. civ. (rubricato “Recesso per giusta causa”), viene precisato che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha precisato che la chat, ancorché aziendale, resta una corrispondenza privata e riservata.

Pertanto è necessario che sia assicurata la libertà e la segretezza delle comunicazioni avvenute in tale sede.

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