Mobbing: no al danno esistenziale in caso di ansia e depressione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 novembre 2022, n. 35237, ha ritenuto che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); parimenti, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di beni-interessi diversi dalla salute, ma costituzionalmente tutelati, può essere liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa.
Nella specie, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il dipendente che viene emarginato e mobbizzato non ha diritto anche al danno esistenziale, anche se l’ansia e la depressione che ne sono scaturite hanno modificato le sue relazioni sociali.