Mod. 730/2025: le novità
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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato la versione definitiva del modello 730/2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2024.
Il modello dichiarativo racchiude diverse novità, che pur facendo riferimento all’anno d’imposta 2024 producono degli effetti fiscali a partire dai modelli di quest’anno.
LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025 | |
Ampliamento platea soggetti | Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF. In particolare si segnala l’inserimento: del quadro M: per redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002;del quadro T: dove indicare le eventuali plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di attività finanziarie, cui si rende applicabile l’imposta sostitutiva del 20% o 26%, le plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessioni di partecipazioni in paesi a fiscalità privilegiata, di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o di cripto attività, nonché le minusvalenze non compensate nell’anno). |
Scaglioni di reddito e aliquota | Nel 2024 è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023):fino a 28.000 euro: 23%oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%oltre 50.000 euro: 43% |
Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente | Per il periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. |
Locazioni brevi | Dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Tuttavia, l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato. |
CIN | Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo. |
Trattamento integrativo e Bonus tredicesima | Nella rinnovata sezione V del quadro C, composta dall’unico rigo C16 dovrà essere indicato: oltre al trattamento integrativo, che per l’anno 2024 spetta in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro; anche il “bonus tredicesima” previsto dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, ovvero l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. |
Bonus edilizi | Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale; Sismabonus e bonus barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo; opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi; Bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro. |