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Modalità di recupero dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà

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L’INPS – con Circolare del 20 maggio 2024, n. 66 – ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal MLPS, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6, D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

Per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
  • nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo. 

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