Modalità di richiesta Reddito di cittadinanza
L’INPS – con Circolare 22 novembre 2021, n. 175 – ha reso note le modalità di richiesta del beneficio addizionale, volto a favorire percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari di Rdc e riconosciuto dall’Istituto previa richiesta tramite il nuovo modello “Com Esteso”.
Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale è necessario che:
- l’avvio delle attività sia comunicato mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio della stessa attività;
- per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc sia ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”.
Pertanto il beneficio addizionale non spetta per eventuali attività, avviate nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc, per le quali il modello “RdC-Com Esteso” non sia stato presentato nel predetto termine o per le quali non siano pervenuti i successivi modelli “RdC-Com Esteso”, da presentarsi obbligatoriamente entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre di fatturazione.
Com’è noto, la misura del beneficio addizionale in un importo pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in unica soluzione, è pari al massimo ad € 780 mensili.
Tale importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione. Pertanto, la data di inizio attività dichiarata nel modello “RdC-Com Esteso” deve corrispondere alla data effettiva di inizio attività e, in ogni caso, non deve essere successiva al termine di trenta giorni previsto per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso”.