Modalità espresse e tacite di rinunzia al diritto
La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 maggio 2023, n. 11336, ha stabilito come la rinunzia ad un diritto, che oltre che espressa può essere anche tacita, può desumersi da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa e non può essere oggetto di presunzioni.
La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto (nel caso di specie, la S.C. ha riformato la decisione dei Giudici di merito ritenendo che l’erogazione di importi inferiori a quelli pattuiti fosse frutto dell’arbitraria ed ingiustificata riduzione unilaterale di tali compensi operata dalla società).