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Morte del lavoratore, repentino cedimento del terreno e responsabilità del direttore dei lavori

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La Cassazione – con sentenza del 12 ottobre 2022, n. 29777 – ha ritenuto responsabile il direttore dei lavori per la morte del lavoratore dovuta ad un repentino smottamento del terreno, anche in caso di presenza di piogge improvvise e di eventuale imprudenza del lavoratore.

Com’è noto, l’art. 2087 c.c., recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha chiarito che in base al principio del c.d. rischio elettivo, il lavoratore sarebbe esclusivo responsabile qualora avesse posto in essere una condizione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, creando situazioni di rischio diverse rispetto alle consuete modalità di lavoro da eseguire, ponendosi, in tal caso, come causa esclusiva dell’evento dannoso.

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