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Natura del rapporto di lavoro e criteri distintivi tra subordinato ed autonomo

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La Cassazione – con ordinanza del 21 luglio 2022, n. 22846 – ha ribadito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo, ovvero subordinato, “qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo”, è necessario fare ricorso ai ben noti criteri distintivi sussidiari.

In tal caso, per verificare l’attrazione rispetto all’art. 2094 , ovvero art. 2222 cod. civ., si dovrà analizzare:

  • la continuità e durata del rapporto;
  • la modalità di erogazione del compenso;
  • la regolamentazione dell’orario di lavoro;
  • la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale;
  • la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dall’eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.

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