Nocività dell’ambiente lavorativo: l’onere della prova grava sul lavoratore
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 novembre 2019, n. 28516, ha stabilito che, in tema di sicurezza sul lavoro, l’impresa non risarcisce il dipendente aggredito in servizio che non prova la nocività dell’ambiente di lavoro. La necessità di apprestare maggiori misure di protezione rispetto a quelle prescritte dalla legge è legata, infatti, alla specificità del rischio. Grava, in ogni caso, sul debitore l’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere ovvero la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La circostanza non esclude, tuttavia, che il creditore della prestazione di sicurezza, ossia il lavoratore, resti esonerato da qualsiasi onere di allegazione, gravando su di lui l’onere di dimostrare la nocività dell’ambiente lavorativo.