Non spetta al datore retribuire la reperibilità speciale già compensata dal CCNL
| News
La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 30301 del 27 ottobre 2021, ha statuito che non deve essere retribuita come attività lavorativa vera e propria, in quanto compensata dal contratto collettivo, la reperibilità speciale richiesta al guardiano laddove detto servizio pur vincolato nel luogo di espletamento, lascia libero il lavoratore di riposare e dedicarsi ad attività di suo gradimento anche in compagnia, senza alcun obbligo specifico di vigilanza.
Articoli recenti
Pubblicate le bozze dei modelli Redditi 2025
6 Febbraio 2025
Il nuovo tasso di interesse decorrente dal 5 febbraio 2025
5 Febbraio 2025