Novità sulla disciplina inerente i lavoratori c.d. fragili
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L’INPS – con Messaggio 13 ottobre 2021, n. 3465 – ha ricordato che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021:
- il termine per il riconoscimento della tutela per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria (che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile), consistente nell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza;
- il periodo durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele espresse in precedenza sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell’INPS e riesaminati in autotutela, anche qualora siano stati già presentati presso i Comitati di gestione.
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