Nozione di DPI e obbligo di mantenimento e fornitura da parte del datore di lavoro
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 marzo 2022, n. 8042, ha ritenuto che ciò che vale a differenziare i DPI rispetto agli ordinari indumenti di lavoro è l’astratta idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi all’espletamento della prestazione lavorativa, avuto riguardo al contenuto della prestazione stessa e alle modalità di tempo e di luogo in cui viene effettuata, assumendo le elencazioni contenute nei testi normativi portata meramente esemplificativa. La nozione legale di DPI non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’articolo 2087, cod. civ., come nel caso delle tute con barre catarifrangenti; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di fornitura e di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti di lavoro, anche essi inquadrabili nella categoria dei DPI. Nella specie, la Suprema Corte ha qualificato le tute con strisce luminose utilizzate dagli addetti al prelievo dei rifiuti urbani alla stregua di dispositivi di protezione individuale.