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Nozione di licenziamento ritorsivo e fatti interpersonali

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La Cassazione – con sentenza del 27 febbraio 2025, n. 126 – ha affermato che il licenziamento risulta ritorsivo se la motivazione si riferisce alle relazioni interpersonali: in tale ambito è decisiva anche la prova per teste.

In tal senso, ha concluso la Suprema Corte, si configura la nullità dell’atto anche se dovessero sussistere altri fatti che di per sé potrebbero rilevare come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

Nel caso di specie la lavoratrice svolgeva la mansione di barista e cameriera nel bar gestito dal suo datore di lavoro, con cui intercorreva una relazione sentimentale. Cessata la loro relazione, testimoniata anche da un cliente del bar che conferma l’allontanamento della coppia, il datore le presenta una lettera di intimazione addebitando come motivazioni esclusivamente fatti che attengono al piano personale, senza alcun riferimento lavorativo. Pertanto, data la nullità del provvedimento ritorsivo, il datore è condannato a pagare alla lavoratrice gli stipendi dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegra, salvo la facoltà della dipendente di rinunciare alla restituzione del posto in cambio di quindici mensilità.

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