Nozione di trasferimento d’azienda e diritti dei lavoratori
La Cassazione – con sentenza del 24 ottobre 2024, n. 27607 – ha ribadito che si ha un trasferimento d’azienda qualora, a seguito dell’acquisizione del personale, l’unica modifica organizzativa apportata dalla società appaltatrice, consista unicamente nella fornitura di nuove divise.
In tal senso, la Suprema Corte, a mente dell’art. 2112 cod. civ. ha sottolineato che, in assenza di elementi di discontinuità imprenditoriale, a tutela dei lavoratori sono applicabili le tutele previste dai primi due commi della richiamata norma (“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”).