Nulla la notifica non depositata sulla porta dell’abitazione del destinatario
| News
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 265, ha stabilito che l’affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito del piego presso la casa comunale e non sulla porta dell’abitazione del destinatario non determina l’inesistenza della notifica, ma la sua nullità; nullità che può essere sanata se il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale.
Articoli recenti
Il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione
19 Dicembre 2024
CIRCOLARE DEL 18 DICEMBRE 2024
18 Dicembre 2024