Nullità del licenziamento per motivo illecito: onere probatorio del lavoratore assolto anche tramite presunzioni
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 settembre 2022, n. 26399, ha ritenuto che, per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento, in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. Dal punto di vista probatorio l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’articolo 2697, cod. civ., non operando l’articolo 5, L. 604/1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni.
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