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Nullo il licenziamento per malattia se non è superato il periodo di comporto

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2018, n. 12568, ha stabilito che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, comma 2, cod. civ..

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