Nuova interpretazione concernente la responsabilità amministrativa dell’ente
La Cassazione – con sentenza del 26 maggio 2023, n. 21640 – ha fornito una nuova interpretazione concernente la responsabilità amministrativa dell’ente, ex lege n. 231/2001 .
Nel caso di specie, non essendo imputabile alla società un deficit di autorganizzazione, risponderà del reato commesso solo il legale rappresentante, in quanto l’illecito dell’ente non si configura in modo autonomo e il giudice del rinvio dovrà valutare i profili specifici della colpa nel caso concreto, accertando se il reato è stato commesso violando una regola che la società aveva imposto per evitare il rischio di commettere tale tipologia di reato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità in capo alla persona giuridica si configura nella “colpa in organizzazione”: in tal senso, viene scongiurata l’ipotesi di responsabilità (oggettiva) dell’ente in quanto tale, bensì viene precisato che si deve valutare se nel caso concreto si possa ritenere responsabile ex lege n. 231/2001 , poiché sussistono i requisiti sostanziali della colpa.