Nuova tassazione IRPEF: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 18 febbraio 2022, n. 4/E – ha ricordato che la Legge n. 234/2021 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’IRPEF, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, aliquote diverse per scaglioni di reddito:
- fino ad € 15.000 – 23%;
- oltre € 15.000 e fino ad € 28.000 – 25%;
- oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 – 35%;
- oltre € 50.000 – 43%.
La nuova disciplina prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente, nonché alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
- € 1.880, se il reddito complessivo non supera € 15.000; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad € 690; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad € 1.380; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
- € 1.910, aumentata del prodotto tra € 1.190 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito complessivo, e € 13.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000;
- € 1.910, se il reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 50.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 50.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 22.000.
Tra l’altro, se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a € 65.
Pertanto, il nuovo regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
- amplia, da € 8.000 a € 15.000, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di € 1.880;
- estende la misura della detrazione base;
- viene modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della detrazione;
- riduce da € 55.000 a € 50.000 la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da € 978 a € 1.910; essa ammonta a € 1.910 per redditi pari a € 28.001 e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia di € 50.000;
- prevede un aumento di € 65 della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.