Nuove disposizioni per integrazioni salariali
L’INPS – con Circolare 29 aprile 2021, n. 72 – ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto alle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal D.L. n. 41/2021.
Al riguardo, viene ricordato che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Invece, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Com’è noto, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge n. 178/2020, sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021.
Al riguardo, l’Istituto – con la Circolare in commento – ha precisato che tali soggetti potranno effettuare la nuova richiesta a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).
Per tali misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.
I destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19: tali soggetti – per le richieste in commento – dovranno utilizzare la causale “Covid 19 – DL 41/21”.