Nuovi titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità dello Stato
L’Inps, con messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, ha ricordato che, alla luce di quanto disposto dall’articolo 75, D.Lgs. 151/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 3, lettera b), L. 238/2021, è stata ampliata la categoria di cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari): familiari titolari di carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; familiari titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro; titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, D.Lgs. 286/1998; titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per accedere alla prestazione sono previsti ulteriori requisiti specificati nei punti 2 e 3 della circolare Inps n. 143/2001.
Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente: per l’anno 2022 l’assegno è pari a 2.183,77 euro.
L’Istituto comunica l’avvenuto aggiornamento delle procedure informatiche.