Nuovo regime forfetario per titolari di partita Iva: le indicazioni per accedere
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, ha offerto indicazioni sulle modalità di accesso al regime forfetario per i titolari di partita Iva, con aliquota unica al 15%, che scende al 5% per le start up, introdotto dalla L. 145/2018.
Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro, rientrano nel nuovo regime forfetario, che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15%, in aggiunta a quanti iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli ex praticanti che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.
La circolare precisa che, grazie alle modifiche normative operate dalla Legge di Bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Anche i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario.