Obblighi di trasmissione del medico competente: chiarimenti
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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpello n. 8 del 2 dicembre 2019, ha chiarito che:
− in caso di avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo;
− l’invio dei dati inerenti all’esposizione ai rischi lavorativi specifici deve essere effettuato anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno.
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