Obbligo comunicazione lavoratori autonomi occasionali
L’INL, con nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, congiuntamente al Ministero del lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222, cod. civ.), previsto dal novellato comma 1 dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008 (come modificato dall’articolo 13, D.L. 146/2021), e ha comunicato gli indirizzi mail degli Uffici territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.
Il D.L. 146/2021 ha, infatti, introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione per i committenti che operano in qualità di imprenditori, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso. Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’ITL competente per territorio, e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante sms o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’articolo 15, D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di un’e-mail a uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (si veda l’elenco completo riportato nella nota).