Obbligo di vigilanza del datore anche verso il lavoratore in posizione apicale
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2403, ha ritenuto che il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale, residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore al quale connettere la responsabilità ex articolo 2087, cod. civ., salva l’ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.