Offerta di conciliazione: chiarimenti dall’INL
L’INL, con nota n. 148 del 10 gennaio 2020, ha offerto chiarimenti in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’articolo 6, D.Lgs. 23/2015, possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa. L’Ispettorato, rispondendo a un quesito, precisa che a fronte di un’offerta conciliativa proposta ai sensi dell’articolo 6 citato, ma molto a ridosso della scadenza del termine ivi previsto, l’ITL adito quale sede di conciliazione può convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.
Infatti, l’indicazione degli estremi dell’assegno circolare al lavoratore è elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l’offerta reale di cui all’articolo 6. Ricorrendo tali presupposti, l’eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli ITL ovvero dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine, non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.