Onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di ferie
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La Cassazione – con ordinanza del 27 settembre 2024, n. 25840 – ha affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che una diminuzione della retribuzione durante il periodo di riposo potrebbe essere idonea dal dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione europea.
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