Organizzazione del lavoro per gli addetti ai servizi di vigilanza privata: profili sanzionatori
L’INL, con nota n. 1062 del 30 novembre 2020, ha chiarito che l’organizzazione dell’orario di lavoro del settore della vigilanza privata, comprensiva della disciplina delle ferie, dei riposi e delle pause dal lavoro, trova la propria regolamentazione esclusivamente nella fonte contrattuale: ciò vale, senza ombra di dubbio, per tutti i servizi che possono essere espletati solo dagli operatori economici in possesso della licenza di cui all’articolo 134, Tulps, per lo svolgimento di servizi di vigilanza e investigazione privata.
L’esclusione dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 66/2003 prevista dall’articolo 2, comma 2, riferita agli “addetti ai servizi di vigilanza privata” come sopra individuati, va confermata anche in relazione al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18-bis, D.Lgs. 66/2003, ferma restando la piena utilizzabilità del nuovo potere di disposizione di cui all’articolo 14, D.Lgs. 124/2004, per indurre il datore di lavoro al rispetto di obblighi che trovano la propria fonte esclusiva nella contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda i “Servizi fiduciari”, la previsione contenuta all’articolo 10 dell’apposita sezione del Ccnl stabilisce che, “in relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.lgs. n.66/2003”, opera il medesimo limite delle 48 ore a settimana, come media riferita a un periodo di 12 mesi. Senonché per tali attività, non espressamente menzionate dall’articolo 2, D.Lgs. 66/2003, non si ritiene possibile escludere l’applicazione della disciplina di cui allo stesso D.Lgs. 66/2003 anche in virtù del disposto dell’articolo 17, in cui tali servizi sono peraltro richiamati in relazione alle deroghe di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13, D.Lgs. 66/2003.