Pagamento dell’indennità di maternità e decorrenza del termine annuale di prescrizione
La Cassazione – con sentenza del 20 settembre 2021, n. 25400 – è intervenuta sulla prescrizione delle somme rivendicate dai lavoratori, ricordando che l’art. 2946 cod. civ. recita “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha stabilito che, sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell’indennità di maternità, “la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri”, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti: pertanto, una volta presentata tempestivamente la relativa domanda amministrativa, l’obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l’INPS, dal giorno di maturazione degli stessi.