Part-time: contributi previdenziali dovuti in base a quanto previsto nel contratto
| News
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 agosto 2020, n. 16864, posto che per il contratto di lavoro a tempo parziale gli articoli 2, 3 e 8. D.Lgs. 61/2000, prevedono l’osservanza di forme e contenuti specifici, ha stabilito che i contributi previdenziali sono determinati sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro, risultando irrilevanti eventuali modifiche consensuali prive di formalizzazione (nella specie, il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato per iscritto tra le parti aveva ad oggetto 10 ore settimanali, mentre ne risultavano pagate ed espletate la metà, configurandosi così una sostanziale riduzione oraria non concordata, per la quale era necessaria la forma scritta).
Articoli recenti
Indennità Iscro: le indicazioni amministrative Inps
26 Luglio 2024
L’assegno unico finisce davanti alla Corte europea
26 Luglio 2024
Pensioni e prestazioni assistenziali
25 Luglio 2024
Congedo parentale, istanze con 60 giorni di anticipo
25 Luglio 2024