Patente a crediti e regime sanzionatorio: i chiarimenti dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 9 dicembre 2024, prot. n. 9326 – ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti, ex art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, che sono tenuti a possedere tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Com’è noto, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4, D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.
Al riguardo, è previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
In questo caso la sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000 e non soggetta alla procedura di diffida.
Per calcolare l’esatto importo della sanzione, pari al 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – occorre sempre fare riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
Nella fase accertativa, infatti, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad € 6.000.