Patto di prova in due contratti successivi: ammesso se saggia la reciproca convenienza
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 marzo 2020, n. 6633, ha ritenuto che, in materia di lavoro, la diversa collocazione geografica dell’impiego non giustifica un nuovo patto di prova. L’accertamento delle qualità professionali del dipendente, infatti, non può essere ridiscusso quando le mansioni assegnate sono identiche. Il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti è ammissibile qualora risponda alle finalità di saggiare la reciproca convenienza, potendo nel tempo intervenire molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute.
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