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Patto di prova: recesso ante tempus del lavoratore per giusta causa

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 giugno 2021, n. 17423, ha stabilito che il recesso intimato durante il periodo di prova o al termine di esso non deve essere motivato, avendo natura discrezionale e risiedendo la causa del patto di prova per il lavoratore nella possibilità di verificare non solo l’entità della prestazione richiestagli, ma anche le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro. E di queste ultime, certamente, fanno parte i comportamenti datoriali che ledano il rapporto fiduciario in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, pur non essendo collegate, in senso stretto, all’esperimento della prova.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale – in una fattispecie di dimissioni del lavoratore rassegnate durante il periodo di prova per giusta causa – aveva ritenuto che il danno risarcibile al lavoratore andasse commisurato all’entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, escludendo così che al lavoratore spettasse l’indennità per mancato preavviso prevista dal Ccnl.

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