Pensione di reversibilità: criteri per la ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 marzo 2022, n. 7623, ha stabilito che, in materia previdenziale, la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, collegati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e alle condizioni economiche dei 2, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere, né essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.