Pensione e comunicazione recupero eccedenza
La Cassazione – con sentenza del 20 maggio 2021, n. 13918 – è intervenuta in merito all’interpretazione dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, nella parte in cui viene stabilito che l’INPS recupera quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l’anno successivo.
Al riguardo, il richiamato dettato normativo, recita “L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha affermato che la previsione in specie deve essere intesa nel senso che, entro tale termine, l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell’importo non dovuto, ossia iniziare il procedimento amministrativo di recupero dandone notizia al pensionato.