Permessi ex L. 104/1992 in caso di lavoro a tempo parziale verticale o misto
L’Inps, con circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha offerto nuove indicazioni, rispetto a quanto comunicato con messaggio n. 3114/2018, sulla modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33, L. 104/1992, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione (sentenze n. 22925/2017 e n. 4069/2018) e dei relativi chiarimenti del Ministero del lavoro, secondo cui la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.