Permesso di soggiorno per motivi di studio: limiti allo svolgimento di attività lavorativa
L’INL, con nota n. 1074 del 24 maggio 2022, ha chiarito che gli studenti extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possono svolgere un’attività lavorativa part-time secondo i limiti temporali definiti dall’articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999 (“il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”), pertanto non sono conformi a tale norma contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore. In tal senso depone la circostanza che la disciplina de qua (per cui l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi ex articolo 3, comma 4, D.Lgs. 286/1998), in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al sistema normativo, così da impedire un’interpretazione estensiva dei limiti orari indicati nell’articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999. Pertanto, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.