Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello dell’11 aprile 2016, n.13, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al preavviso nella richiesta di congedi parentali, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.80/15.
Il quesito riguarda due aspetti:
- se, a seguito del suddetto intervento normativo che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni;
- se è possibile per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.
In risposta al primo quesito, il Ministero ritiene che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.80/15 continuino ad essere efficaci anche in relazione all’individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.
Per quanto concerne il secondo quesito, riguardante la possibile collocazione temporale alternativa del congedo da parte del datore di lavoro, il Ministero osserva come la giurisprudenza di legittimità qualifichi il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso.